di Redazione
Il Tar del Lazio, con sentenza 4 aprile 2013 n. 3390, (Pres. Sandulli, Est. Santoleri), è intervenuto nella delicata materia della riammissione in servizio di un dipendente pubblico già fuori dall’ente per dimissioni volontarie.
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell’ex dipendente che si era visto respingere l’istanza di riassunzione sulla base della sola circostanza costituita dall’età anagrafica, omettendo di valutare la sua concreta situazione (durata del servizio prestato, condizioni psico-fisiche e attitudinali, aspettativa di durata del servizio in seguito alla riammissione, capacità professionale, giudizi conseguiti nei rapporti informativi, ecc.).
Per il Tar, infatti, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, i dipendenti pubblici possono essere riammessi in servizio a domanda e purché permangano le condizioni soggettive e oggettive.
Pertanto – prosegue il Collegio - requisito indispensabile per la operatività dell’istituto della riammissione in servizio disciplinato dall’art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, è innanzitutto che il pubblico dipendente non abbia già raggiunto il limite massimo di età pensionabile e che esistano posti liberi nella qualifica rivestita dall’istante, per cui non può ritenersi elemento automaticamente ostativo il possesso di una età anagrafica superiore ad una determinata soglia, dovendo valutarsi caso per caso - secondo un criterio di ragionevolezza - se ricorrano i presupposti per la riammissione in servizio dell’ex dipendente in presenza di carenza di organico.
Per i giudici, potrà ritenersi ragionevole il diniego di riammissione in servizio – basato sul requisito dell’età anagrafica - per il solo dipendente prossimo alla maturazione del limite di età stabilito dalla legge, perché egli potrebbe, in caso di riammissione, prestare servizio solo per un breve lasso di tempo, situazione che non ricorreva nel caso esaminato.