Antonio Del Gatto
È soggetta a risarcire il lavoratore l’amministrazione che costringe il dipendente all’inattività forzosa.
A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione – sezione Lavoro - con sentenza n. 8854/13 (Pres. e Rel. Amoroso), pubblicata l’11 aprile scorso.
Per i giudici di piazza Cavour, il diritto a essere impiegato nelle mansioni per le quali si è assunti deve ritenersi mediato dalle previsioni della contrattazione collettiva rispetto alle mansioni equivalenti.
Il discorso cambia quando la destinazione ad altre mansioni si risolve nel sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa e, dunque, nella violazione dei diritti del lavoratore da parte dell’amministrazione, atteggiamento questo, che, pur non assumendo connotazione persecutoria contro il dipendente e, quindi, non sconfinando necessariamente nel mobbing, rappresenta condotta illecita del datore di lavoro, come tale passibile di risarcimento.