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Mercoledì, 08 Mag 2024

Redazione

Anche per i cocopro in malattia è prevista la visita fiscale. L’Inps può legittimamente effettuare accertamenti medico-legali per verificare la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro. La novità dalla circolare 77 del 13 maggio scorso, con la quale l’Inps illustra le regole su malattia e congedo parentale per i lavoratori iscritti alla gestione separata.

Così come i lavoratori dipendenti, anche lavoratori a progetto, cocopro e, in generale, i parasubordinati, dunque, dovranno rispettare le fasce orarie di reperibilità (ore 10-12, 17-19).

L’istituto previdenziale spiega che i destinatari della prestazione sono tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/95) non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

La tutela economica è prevista, per i lavoratori liberi professionisti, a partire dal primo gennaio 2012, mentre per i lavoratori parasubordinati (con committente o associante) parte dal primo gennaio 2007, purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto.

La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni. Diversamente, nel caso in cui ci siano ricadute rispetto ad un precedente evento morboso (di durata inferiore a quattro giorni), l’indennizzo è previsto per l’intera durata dell’evento, compresi i primi tre giorni. Per tale motivo, anche in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni è necessario che venga trasmessa all’istituto idonea certificazione di malattia.

Presupposto per avere diritto alla prestazione, chiarisce l’Inps, è la sussistenza di un lavoro in corso al momento della malattia e l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato. Il primo requisito è di tipo contributivo. È indispensabile, pertanto, che risultino accreditati e non versati contributi corrispondenti ad almeno tre mensilità nei dodici mesi precedenti l’evento di malattia.

Il secondo requisito, invece, è di tipo reddituale: il reddito individuale annuale del lavoratore non deve superare il 70 per cento del massimale di contribuzione annua. Per gli episodi di malattia relativi al 2013, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità corrisponde a euro 67.304,30.

 

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