di Antonio Del Gatto
Con sentenza n. 4980 del 11 ottobre 2013, il Consiglio di Stato (Pres. Pajno, Est. Franconiero) è intervenuto in materia di termine entro il quale si deve concludere il procedimento amministrativo.
Il collegio ha precisato che, benché con la legge generale sul procedimento amministrativo si sia assistito alla generalizzazione del dovere di rispettare il termine di conclusione del procedimento (art. 2, legge 241/90), nessuna disposizione di legge lo ha elevato a requisito di validità del provvedimento, rimanendo dunque lo stesso confinato sul piano dei comportamenti dell’amministrazione, che può dar luogo all’istituto del silenzio.
E’ ciò è spiegabile ricordando che l’esercizio della funzione pubblica è connotato dai requisiti della doverosità e della continuità, cosicché i termini fissati per il suo svolgimento hanno giocoforza carattere acceleratorio, in funzione del rispetto dei principi di buon andamento (97 Cost.), efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa (art. 1, comma 1, legge 241/90)), e non già perentorio. Di conseguenza, la scadenza del termine non priva l’amministrazione del dovere di curare l’interesse pubblico, né rende l’atto sopravvenuto di per sé invalido, ma può comportare responsabilità patrimoniale in caso di violazione.