di Antonio Del Gatto
La sentenza n. 733/2012 del Tribunale di Genova è destinata a far discutere, avendo stabilito che, in caso di infortunio in itinere, il lavoratore cardiopatico che evita i mezzi pubblici e usa il proprio mezzo per il tragitto casa–ufficio, non ha diritto ad alcun risarcimento da parte dell’Inail.
Nel caso di specie, l’infortunato, affetto da cardiopatia, aveva utilizzato il motorino per recarsi a lavorare, restando coinvolto in un incidente, a seguito del quale aveva riportato danni fisici.
L'assicurazione - è stato precisato nella sentenza - opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato, e l'infortunio "in itinere" non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.
Per il Tribunale, infine, è del tutto irrilevante la circostanza che il dipendente-infortunato, affetto da patologia documentata, debba percorrere tutti i giorni circa mezz’ora a piedi per raggiungere la fermata dell’autobus.