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Mercoledì, 08 Mag 2024

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro -  con sentenza n. 7106/2014 (Pres. Vidiri, Rel. Balestrieri) ha riconosciuto la legittimità dell’operato di un’amministrazione comunale che, dopo aver affidato a un proprio dipendente con la qualifica di funzionario l’incarico di comandante della Polizia Municipale, lo ha destinato ad altri compiti, ritenuti dal dipendente stesso di rango decisamente inferiore.

Sia in primo grado che in appello, il dipendente ha invocato, senza successo, la violazione da parte del datore di lavoro dell’art. 2103 del codice civile, che testualmente recita: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.

Nel terzo e ultimo grado di giudizio, gli Ermellini di piazza Cavour hanno definitivamente spento le speranze del ricorrente, ribadendo la inapplicabilità nel rapporto di pubblico impiego del predetto articolo 2103 del codice civile e del correlato concetto di tutela della professionalità acquisita.

 

 

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