di Adriana Spera
Il vincitore di un concorso pubblico appartenente a categorie riservatarie di posti va considerato vincitore per merito proprio o deve essere computato nel totale dei soggetti riservatari?
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è spaccata a metà, per cui una risposta netta al momento non appare possibile.
Fino a qualche settimana fa, per i giudici di Palazzo Spada non sembravano esserci dubbi: “Nel caso di posti da ricoprire in base alle riserve in favore delle categorie protette, ai fini del rispetto delle aliquote previste, non devono essere computati coloro che, pur appartenendo a tali categorie (nella specie, di cui alla L. 482 del 1968), siano stati nominati per merito proprio" (sent. 25.7.2005, Sez. V).
Dunque, il vincitore potenzialmente riservatario giustamente non andava a intaccare il numero dei posti riservati.
Con la sentenza n. 150 del 19 marzo 2014, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, composto da magistrati del Consiglio di Stato, ha statuito esattamente il contrario: “Il candidato riservatario il quale si collochi per merito nella graduatoria dei vincitori dev’essere ricompreso nella quota riservata”. In caso contrario, scrivono i giudici, si “finirebbe con il determinare una violazione del limite del 50 % dei posti disponibili da assegnare agli aventi diritto alla riserva. E ampliando oltre la percentuale del 50 % l’aliquota dei posti da assegnare ai riservatari si finirebbe con il compromettere il principio costituzionale della selezione tecnica e neutrale dei più meritevoli”.
Quale sarà ora l’atteggiamento che adotteranno le diverse amministrazioni? Qualunque esso sia, il contenzioso è assicurato.