Con sentenza n. 71/2015, la V Sezione del Consiglio di Stato (Pres. Maruotti, Est. Buricelli) ha stabilito che è legittima la clausola del bando per posti di funzionari informatici che richiede quale titolo di accesso esclusivamente la laurea in ingegneria informatica o in ingegneria elettronica, escludendo così i candidati in possesso della laurea in ingegneria delle telecomunicazioni.
Per i Giudici di Palazzo Spada, è irrilevante che il bando, nell’indicare i due tipi di laurea che consentono l’ammissione alla procedura concorsuale, abbia aggiunto l’espressione “o equipollenti”, in quanto non è ammissibile una valutazione “sostanzialistica” di equipollenza eseguibile in via amministrativa, dovendosi intendere l’espressione “o equipollenti”, prevista dal bando stesso, nel senso di una rimessione al legislatore e alla normativa d’attuazione prevista “ex lege” dell’eventuale dichiarazione di equipollenza tra diplomi di laurea, ai fini dell’ammissione ai concorsi pubblici.
Nel caso di specie l’Amministrazione ha inteso richiamare puramente e semplicemente il sistema normativo, senza attribuirsi alcuna facoltà discrezionale di valutazione della corrispondenza di lauree diverse da quelle espressamente indicate, insieme a quelle dichiarate equipollenti dallo Stato, con le proprie necessità organizzative.