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Venerdì, 23 Ott 2026

altNella stessa giornata del 27 gennaio scorso, la III sezione civile della Corte di Cassazione ha depositato due sentenze (nn. 1434 e 1435 del 2015) in materia di diffamazione (art.595 c.p.), reato che, in quanto strutturato sull’offesa a distanza, ha conosciuto un forte incremento da quando sono andati moltiplicandosi giornali, televisioni e più recenti mezzi di comunicazione di massa.

La prima (n.1434) di tali sentenze si sofferma sul termine “spia”, affibbiato a un noto uomo politico, confermandone, in linea con quanto stabilito dalla Corte d’Appello, la portata diffamatoria.

Gli Ermellini di Piazza Cavour sono giunti a tale conclusione perché il contesto in cui l’articolo denunciato si inseriva - considerando nel loro complesso l’occhiello, il contenuto e le fotografie annesse - era tale da far ritenere superato sia il limite della continenza che quello della verità dei fatti narrati. E ciò, da un lato perché non risultava essere stata fornita alcuna prova che la persona offesa fosse una spia, dall’altro perché l’uso di tale termine era palesemente preordinato alla mera lesione della dignità della persona stessa.

Diversamente dalla pronuncia testé illustrata, di condanna dell’offensore, la seconda (n.1435) è invece assolutoria nei confronti dell’autore e dell’editore di un libro in cui un magistrato era stato definito “toga rossa”.

La censurata espressione, infatti, secondo la Suprema Corte, che anche in tal caso ha confermato la decisione della Corte d’Appello, non assumeva, nel contesto complessivo dell’opera, alcuna valenza denigratoria, dovendo viceversa essere considerata elogiativa, atteso che con essa si voleva indicare l’atteggiamento di un magistrato inquirente che non si ferma alle apparenze e che gode di una “coscienza tranquillamente fiera”.

Nel caso di specie, peraltro, sussistevano tutti i presupposti richiesti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, ossia il rispetto della verità oggettiva, l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (pertinenza) e la correttezza formale dell’esposizione (continenza).

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