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Venerdì, 30 Gen 2026

abilitazione scientifica nazionale pubblicazioniCom'è noto anche ai non frequentatori dell'accademia, si definiscono pubblicazioni in collaborazione quelle redatte da diversi autori, che possono essere due ma anche di più.

Di queste pubblicazioni se ne fanno tante, specie in certi settori disciplinari, ma, proprio per il fatto di essere il risultato del contributo di diversi autori, c'è chi tende a sminuirne il valore, sul presupposto dell'impossibilità o dell'estrema difficoltà di stabilire l'apporto dei singoli studiosi.

Essendo ora intervenuta su questa materia una sentenza del Tar del Lazio, sez. III, n.11339 del 22 settembre 2015, abbiamo ritenuto opportuno darne conto sul nostro giornale.

A suscitare la decisione del Tribunale è stato un ricorso contro il Miur, avverso l'esclusione dalla docenza (nella specie, si trattava della seconda fascia di professore universitario per il settore concorsuale 13/11, Storia economica), presentato da uno studioso, la cui produzione scientifica era costituita da pubblicazioni scritte in collaborazione con altri autori (per la precisione ben 14 delle 18 presentate).

Proprio tale circostanza era stata giudicata decisiva nel determinare l'esito sfavorevole della procedura, stante che, secondo il criterio prefissato dalla Commissione, le predette pubblicazioni in collaborazione erano "non valutabili" per l'impossibilità di stabilire con certezza l'apporto individuale del candidato.

Viceversa, i giudici del Tar, nell’accogliere il ricorso, hanno ritenuto tale criterio, come il giudizio finale della commissione stessa che ne è derivato, "essere in evidente contrasto rispetto ai dettami e alla prassi seguiti dalla comunità scientifica di riferimento e all'impostazione editoriale, seguita a livello internazionale dalle primarie riviste scientifiche del settore".

È risultato, infatti, che, per entrambe, non è determinante e non si provvede in genere a delimitare con esattezza le porzioni dell'elaborato riferibili esclusivamente a uno dei coautori, senza contare che può spesso accadere che l'operazione sia semplicemente impossibile, potendo l'elaborato nella sua interezza costituire lo sforzo comune e inscindibile dei due o più coautori.

Il criterio adottato, sempre secondo il Tar, appare altresì generico in quanto non specifica le modalità operative  che dovrebbero condurre i commissari a qualificare come più o meno rilevante l'apporto individuale del singolo  studioso, nei lavori in collaborazione. Il giudice ha inoltre ritenuto che, nella specie, il criterio adottato e il giudizio che ne è derivato siano stati ancor più irragionevoli e penalizzanti nei confronti del candidato, considerato che le 14 opere in collaborazione sono state scritte per lo più a due ovvero al massimo a tre mani, sicché l'apporto del ricorrente non si è manifestato come secondario ma tendenzialmente come paritetico ed equivalente a quello dell'altro coautore.

Tanto premesso, il Collegio ha concluso aderendo pienamente alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui "sono le caratteristiche del settore disciplinare e la volontà degli stessi coautori, implicita nella mancata specifica attribuzione di apporti più chiaramente distinguibili, a fare ritenere assolutamente equivalente il loro apporto (come evenienza normale) e quindi, giustificato e razionale il criterio di attribuzione paritaria ai coautori dei lavori collettivi".

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