Con un ricorso proposto innanzi al Tribunale del Lavoro, un insegnante, con posizione previdenziale Inpdap (ora, Inps), aveva chiesto che le venisse concessa una anticipazione del trattamento di buonuscita.
La domanda, respinta dall’ente previdenziale, impugnata in Tribunale dal dipendente pubblico, era stata accolta e successivamente confermata anche in appello.
Approdata in Cassazione, a seguito di ricorso proposto dall’ente previdenziale, che aveva sostenuto che l’indennità di buonuscita, regolata dal Dpr 1032/73, non è assimilabile al Tfr, previsto e disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, le due decisioni favorevoli all’originario ricorrente sono state travolte con sentenza n. 18230/2015, depositata il 7 settembre scorso.
Per i giudici della Suprema Corte, infatti, “i pubblici dipendenti hanno sempre goduto dell’indennità di buonuscita» e “il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 2, ha previsto che, in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti pubblici, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto”.
Ne consegue, dunque, che l’articolo 2120 Cc non opera sui dipendenti pubblici, i quali per poter richiedere un anticipo della buonuscita devono attendere - chissà ancora per quanto - un'apposita regolamentazione.