(Tar Lazio - Sez. II - sent. 26 novembre 2009 n. 11787 - Pres. Tosti, Est. Lo Presti)
L'art. 115 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante le indennità erogate per lo svolgimento di mansioni superiori, va interpretato nel senso che tali mansioni vanno retribuite per il periodo di «effettiva prestazione», comprensivo dei giorni di assenza per riposo settimanale e festività, mentre non vanno retribuite per i periodi in cui il lavoratore assegnato a mansioni superiori è assente per congedo ordinario o straordinario. Mentre nel primo caso si tratta di compensazione dell'attività lavorativa con il riposo; nel secondo, si tratta di vicende che riguardano il singolo lavoratore e che comportano, di norma, l'assegnazione delle superiori mansioni ad altro dipendente .