(Tar Lazio, Sez. III - sent. 17 novembre 2009 n. 2918 - Pres. De Zotti, Est. Antonelli)
La specificazione dei criteri di valutazione e l'individuazione dei punteggi attribuiti ai titoli valutabili, con atto formato dopo l'emanazione del bando e dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, determina l'illegittimità della procedura anche quando vi sia stata la mera possibilità che la conoscenza da parte dell'Amministrazione dei titoli esibiti dai concorrenti abbia potuto influire sulla determinazione in astratto dei punteggi assegnabili .