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Sabato, 04 Mag 2024

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, si è pronunciata sull’annosa questione della corresponsione o meno al lavoratore cessato dal servizio di una indennità a titolo di ferie non godute.

A sollevare questione di legittimità costituzionale innanzi ai giudici della Consulta è stato il Tribunale di Roma - Sezione Lavoro – con riguardo all’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, che così recita: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».

Ad avviso del giudice rimettente, tale disposizione, entrata in vigore il 7 luglio 2012, si applica de plano alle ferie non godute da un dipendente cessato dal servizio il 7 febbraio 2013 (che, a causa delle patologie dalle quali era affetto, non aveva potuto godere di 222 giorni di ferie) e non contempla alcuna facoltà di “monetizzazione” per le ferie non godute per causa non imputabile alle parti del rapporto di lavoro.

La Corte, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità sollevata, ha affermato che - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, che muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile - il dato letterale e la ratio del citato art. 5, comma 8, rivelano l’erroneità di tale presupposto interpretativo, che non esclude affatto la possibilità di indennizzare il lavoratore per le ferie maturate ma non godute, nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi per cause non imputabili al lavoratore stesso.

Quanto al dato letterale, non è senza significato - sottolinea la Corte - che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.

Del resto, la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell’escludere dall’àmbito applicativo del divieto in questione le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un’indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie.

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