(Cons. St., sez. VI - sent. 29 settembre 2009 n. 5874 - Pres. Varrone, Est. De Michele)
La indennità di fine rapporto (c.d. di buonuscita) ha natura di retribuzione differita, sia pure con funzione previdenziale, essendo individuabile al riguardo un limite alla discrezionalità del legislatore, sotto il profilo del necessario rispetto del criterio di proporzionalità, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Pertanto, dopo il collocamento in quiescenza per anzianità o per vecchiaia, in caso di mancato pagamento della buonuscita entro i termini d legge, spettano all’ex dipendete pubblico sia interessi che rivalutazione monetaria sulla somma da corrispondere.