(Cga, Sez. Giur.le - sent. 5 ottobre 2009 n. 903 - Pres. Virgilio, Est. D'Angelo)
E' inammissibile il ricorso in appello che non sia stato depositato presso la segreteria entro il termine prescritto a causa del rifiuto del personale di segreteria di accettare il deposito per la dichiarata chiusura al pubblico degli uffici, pur in costanza di apertura e funzionalità degli uffici stessi; né è a tal fine rilevante che, a seguito del rifiuto di deposito, il ricorrente ha inviato il ricorso a mezzo posta lo stesso giorno, atteso che - nel caso di deposito del ricorso utilizzando il servizio postale - il deposito si perfeziona solo al momento in cui l'atto perviene alla segreteria.