Con sentenza n. 16 agosto 2016, n. 17113, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha stabilito che le disposizioni dell’art. 5 della L. n. 300 del 1970 (Statuto del lavoratori) non impediscono al datore di lavoro di contestare il contenuto delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, anche attraverso la valorizzazione di fatti che dimostrino l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l’assenza.
Per la Suprema Corte, infatti, il datore di lavoro ben può prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore che, pur essendo estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Ne consegue che, secondo gli Ermellini, è legittimo il licenziamento di un dipendente per simulazione fraudolenta dello stato di malattia, nel caso in cui, attraverso il materiale probatorio acquisito, anche attraverso filmati e fotografie nonché mediante deposizione testimoniale di un agente investigativo, risulti accertato l’addebito che il dipendente abbia compiuto tutta una serie di azioni e movimenti del tutto incompatibili con la sussistenza della malattia impeditiva della prestazione di lavoro.