Con sentenza 6 settembre 2016 n. 17637, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha esaminato, respingendolo, il ricorso di un dipendente pubblico che era stato licenziato, dopo che si era scoperto che il suo cartellino risultava regolarmente timbrato sia in entrata che in uscita, pur essendo lo stesso lavoratore assente sul posto di lavoro.
Per i giudici della Suprema Corte sussiste l’ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente, prevista dall’art. 55 quater del d.lgs. 165 del 2001, il quale consente il licenziamento del dipendente pubblico per giusta causa, nel caso di timbratura del cartellino marcatempo in entrata ed in uscita non corrispondente alla reale situazione di fatto.
Infatti - si legge nella sentenza - la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore l’Amministrazione datrice di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.