Con sentenza n.11450 del 17 novembre 2016, il Tar Lazio - Sezione Terza ter - ha accolto il ricorso, presentato da una candidata non vincitrice in un concorso a Consigliere d’Ambasciata, avverso il diniego oppostole dal Ministero degli affari esteri (Mae) di accedere agli atti della relativa procedura, comprensivi dei curriculum, dei titoli di servizio e degli incarichi svolti dai vincitori, nonché dei verbali, dei giudizi e delle valutazioni espresse dalla Commissione.
Di contro alla tesi del Mae, secondo cui l’accesso sarebbe stato inammissibile in quanto preordinato a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione e privo di un reale interesse (perché concernente atti di una procedura discrezionale priva di carattere comparativo) e, comunque, riguarderebbe atti non ostensibili, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del d.m. n. 604 del 1994, i giudici amministrativi hanno riconosciuto che:
a) la ricorrente era titolare di un ”interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale era chiesto l’accesso”, sottolineando altresì che tra la documentazione richiesta e l’interesse in questione sussisteva un sicuro nesso di strumentalità, nel senso che, senza quella documentazione, la ricorrente non avrebbe potuto tutelare la sua posizione;
b) l’interesse della ricorrente identificava la posizione giuridica soggettiva della stessa come “differenziata e qualificata”, il che portava ad escludere che l’istanza di accesso fosse preordinata al controllo generalizzato dell’attività amministrativa e, come tale, incorresse nella preclusione derivante dall'art.24, terzo comma. legge n.241/90;
c) in senso ostativo all’accesso nessuna significativa rilevanza andava attribuita al disposto del citato d.m. n.604 del 1994, relativo alla tutela della riservatezza delle persone, stante che la citata legge 241/90 (art.24, settimo comma) prevede che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” e, nella fattispecie, la riservatezza dei controinteressati non costituiva limite idoneo all’esercizio del diritto d’accesso.
Per l’effetto, il Tar, dopo aver annullato il provvedimento ministeriale che aveva respinto l’istanza della ricorrente, ha ordinato al Mae di consentire l’accesso.