Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 03 Mag 2024

Con sentenza n.11450 del 17 novembre 2016, il Tar Lazio - Sezione Terza ter - ha accolto il ricorso, presentato da una candidata non vincitrice in un concorso a Consigliere d’Ambasciata, avverso il diniego oppostole dal Ministero degli affari esteri (Mae) di accedere agli atti della relativa procedura, comprensivi dei curriculum, dei titoli di servizio e degli incarichi svolti dai vincitori, nonché dei verbali, dei giudizi e delle valutazioni espresse dalla Commissione.

Di contro alla tesi del Mae, secondo cui l’accesso sarebbe stato inammissibile in quanto preordinato a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione e privo di un reale interesse (perché concernente atti di una procedura discrezionale priva di carattere comparativo) e, comunque, riguarderebbe atti non ostensibili, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del d.m. n. 604 del 1994, i giudici amministrativi hanno riconosciuto che:

a) la ricorrente era titolare di un ”interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale era chiesto l’accesso”, sottolineando altresì che tra la documentazione richiesta e l’interesse in questione sussisteva un sicuro nesso di strumentalità, nel senso che, senza quella documentazione, la ricorrente non avrebbe potuto tutelare la sua posizione;

b) l’interesse della ricorrente identificava la posizione giuridica soggettiva della stessa come “differenziata e qualificata”, il che portava ad escludere che l’istanza di accesso fosse preordinata al controllo generalizzato dell’attività amministrativa e, come tale, incorresse nella preclusione derivante dall'art.24, terzo comma. legge n.241/90;

c) in senso ostativo all’accesso nessuna significativa rilevanza andava attribuita al disposto del citato d.m. n.604 del 1994, relativo alla tutela della riservatezza delle persone, stante che la citata legge 241/90 (art.24, settimo comma) prevede che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” e, nella fattispecie, la riservatezza dei controinteressati non costituiva limite idoneo all’esercizio del diritto d’accesso.

Per l’effetto, il Tar, dopo aver annullato il provvedimento ministeriale che aveva respinto l’istanza della ricorrente, ha ordinato al Mae di consentire l’accesso.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

empty alt

“Una spiegazione per tutto”, il film della settimana proposto dal Foglietto

Una spiegazione per tutto, regia di Gábor Reisz, con Adonyi-Walsh Gáspár (Ábel), István...
empty alt

Cellule artificiali per individuare e combattere i tumori

Contrastare il cancro attraverso cellule artificiali in grado di individuare la patologia e di...
empty alt

Spoltore, antica Fonte Barco prima restaurata e poi abbandonata al degrado

Scrivo contro il restauro dell'antica Fonte Barco a Spoltore, comune a poco meno di 8 km. da...
empty alt

Il silenzioso ritorno della lontra nelle Alpi. Al MUSE incontro con lo zoologo Luca Lapini

L'ultimo appuntamento di “Incontri al museo per parlare di fauna”, in programma il prossimo 8...
empty alt

Ricerca UniPi: nuovo metodo di bonifica estrae più metalli pesanti dal fondo marino

L'Università di Pisa ha messo a punto nuovo sistema di decontaminazione per rimuovere i metalli...
empty alt

“Assalto a San Lorenzo”, una strage nascosta dai fascisti arrivati al potere

Assalto a San Lorenzo - La prima strage del fascismo al potere, di Gabriele Polo, con prefazione di...

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI
Back To Top