Con sentenza n. 64 del 4 gennaio 2017, la Corte di cassazione – sezione lavoro – ha confermato la legittimità del licenziamento del lavoratore risultato assente a tre visite di controllo in due mesi, a nulla rilevando, di fronte all’appurato inadempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’assenza dal domicilio, il fatto che in un momento successivo alla visita non eseguita per assenza della lavoratrice sia stata confermata, da parte del medico dell’Inps, la malattia diagnosticata con la relativa prognosi.
Per i Giudici della Suprema Corte, infatti, deve ritenersi che la permanenza presso il proprio domicilio del lavoratore durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l’assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell’istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione