Con sentenza n. 6115 del 9 marzo 2017, la Sezione Lavoro della Cassazione si è pronunciata in merito a un ricorso avente ad oggetto la prescrizione del diritto alla indennità per ferie non godute.
Per i giudici della Suprema Corte, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha una duplice natura: sia risarcitoria che retributiva, per cui deve propendersi per la durata decennale, anziché quinquennale, della relativa prescrizione.
In avversa ipotesi, per i Giudici, si arriverebbe alla conclusione che la tutela del bene della vita alla quale l'indennità sostitutiva delle ferie è principalmente finalizzata, cioè quella del ristoro delle energie psico-fisiche, subirebbe in sede di esercizio dell'azione risarcitoria finalizzata al suo riequilibrio, una inevitabile limitazione riconducibile all'applicazione della prescrizione quinquennale degli emolumenti di carattere retributivo.
Invece, quest'ultima funzione, anch'essa assolta dall'indennità in esame, assume importanza allorquando debba valutarsene l'incidenza sul trattamento di fine rapporto o su ogni altro aspetto di natura esclusivamente retributiva, come ad esempio il calcolo degli accessori di legge o sul trattamento contributivo.