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Domenica, 28 Apr 2024

Una recente sentenza del Tar Lazio (sez. III bis, 20 marzo 2017, n.3720) fa chiarezza in tema di chiamata diretta all’esito di una procedura chiusa riservata ai ricercatori a tempo determinato, titolari di Abilitazione scientifica nazionale.

Al riguardo, appare opportuno premettere le coordinate di diritto e di fatto necessarie a inquadrare la fattispecie in questione.

Ai sensi della legge n. 240 del 2010, la copertura dei posti da professore ordinario e associato può avvenire mediante tre diverse modalità, ossia la chiamata all'esito di una procedura selettiva aperta a tutti i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e ai professori già in servizio (art. 18, 1. n. 240/2010) o la chiamata all'esito di una procedura chiusa riservata al ricercatore a tempo determinato che si trovi al terzo anno di contratto e che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (art. 24, co. 5, 1. n. 240/2010) oppure la chiamata all'esito di una procedura chiusa riservata al ricercatore a tempo indeterminato titolare di abilitazione scientifica nazionale (art. 24, co. 6,1. n. 240/2010).

I procedimenti disciplinati dalle suindicate norme prevedono, dunque, un identico meccanismo agevolato di accesso al ruolo di professore associato e ordinario che consiste nella valutazione del titolare di un contratto e il vantaggio è rappresentato dalla circostanza che il soggetto partecipa non a una procedura comparativa, aperta a più candidati e indetta con un bando di pubblico concorso, bensì a una procedura valutativa, riservata al ricercatore o al professore già in servizio e autonomamente individuato dall'università, che, qualora valutato positivamente, viene inquadrato nel ruolo di professore associato o ordinario.

Si tratta, in sostanza, di una procedura di chiamata diretta, riservata a un soggetto già incardinato presso l'università e da quest'ultima individuato, che ha natura normativamente straordinaria in considerazione del fatto che è consentito fare ricorso alla predetta procedura solo dalla data di entrata in vigore della L. n. 240 del 2010 «e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo».

Nel dare attuazione a tale norma primaria, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" si è dotata del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240" che è stato adottato con il Decreto Rettorale n. 175 del 16.1.2013, poi successivamente modificato.

Ai limitati fini che interessano in questa sede, l'art. 9 del predetto Regolamento disciplina in modo molto dettagliato l'iter procedimentale attuativo della procedura delineata dall'art. 24, comma 6, stabilendo fra l'altro che "successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 3, lett. d), il dipartimento individua il candidato da sottoporre a valutazione" (comma 1) e che "la valutazione è effettuata da una commissione nominata dal Rettore, su proposta del dipartimento interessato che ha richiesto la copertura del posto ed è composta di tre professori di prima fascia inquadrati nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale per il quale il candidato ha conseguito l'abilitazione, anche esterni ai ruoli dell'Ateneo o attivi in università o centri di ricerca di Paesi OCSE, di cui almeno un professore del settore di abilitazione del candidato" (comma 2).

Quindi, "la commissione formula le proprie valutazioni tenendo conto dei criteri, dei parametri e gli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale, nonché in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal regolamento dell'Università nell'ambito dei criteri fissati con il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344" (comma 5).

Da ultimo, l'art. 10 del medesimo Regolamento prevede che "il Dipartimento approva l'attività della commissione e, con deliberazione motivata, assunta entro due mesi dal termine dei lavori della commissione, propone la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione ovvero decide di non proporre la chiamata" (comma 1) e che "la chiamata è disposta con decreto rettorale" (comma 4).

Alla luce della predetta normativa complessiva, l'Università di Tor Vergata ha perfezionato la chiamata nei vari settori scientifico-disciplinari di n. 57 Professori Associati, che sono stati immessi in servizio; per coprire, poi, i posti rimasti vacanti nell'organico dell'Ateneo, sono state via via avviate e perfezionate le procedure per il reclutamento dei ricercatori secondo le nuove modalità previste dalla L. n. 240 del 2010.

L'iter sopra descritto è stato seguito anche dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia che, con la propria delibera del 29.1.2015, ha individuato il candidato da sottoporre a valutazione nella persona di un ricercatore a tempo indeterminato all’interno del Dipartimento medesimo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Con l’unico motivo di censura, il ricorrente, professor Pierpaolo Sileri, deduce nella sostanza che è mancata la pubblicità della predetta procedura e che l’università avrebbe dovuto procedere all’espletamento di una procedura di tipo comparativo ai fini dell’individuazione del candidato da parte del Dipartimento da sottoporre alla valutazione della Commissione, appositamente costituita ai fini della successiva chiamata a professore di II fascia ai sensi del comma 6 dell’art. 24 della legge n. 240 del 2010, atteso che, nel Dipartimento di interesse, erano presenti una pluralità di candidati astrattamente in possesso dei requisiti richiesti dalla relativa normativa di settore, ossia essere ricercatori presso il Dipartimento dell’Ateneo e avere conseguito l’abilitazione.

In sostanza, il ricorrente non mira a contestare l’iter valutativo o le risultanze del procedimento ma esclusivamente proprio le modalità con cui il procedimento è stato strutturato e, ancora prima, le modalità di recepimento della normativa di legge da parte dell’università in sede regolamentare.

Nell’accogliere il ricorso, i giudici, facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza in materia (Tar Lombardia-Milano, n.2440/2015 e Tar Piemonte n.35/2016), hanno rilevato che nella fattispecie il regolamento dell’università in materia non disciplinava espressamente il caso in cui fossero presenti due candidati in possesso dei relativi requisiti e, pertanto, deve ritenersi che dovessero trovare applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. n.117/2000, che costituisce il parametro per valutare la legittimità della procedura in questione.

In conclusione, la mancanza di una procedura che fosse in grado di garantire la possibilità di presentare la domanda ai potenziali soggetti interessati e di effettuare una selezione ai fini dell’individuazione del candidato da sottoporre alla valutazione da parte della Commissione, come nella fattispecie, è indubbiamente da ritenersi in contrasto con la predetta normativa.

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