Il Tar Lazio, sez. III bis, con sentenza n.9176 del 1° agosto 2017, ha dato un ulteriore contributo alla definizione del contenuto e dei limiti del diritto di accesso ex lege 241/90. Nella fattispecie, l’interessato ha impugnato il diniego dell’Istituto Ipssor Tor Carbone, che non gli aveva consentito l’accesso ai documenti circa la valutazione comparativa dei destinatari del bonus docenti con le relative attività valutate e le somme riconosciute.
Al riguardo, il giudice amministrativo, dopo aver premesso che la richiesta del ricorrente relativa a “nominativi e importi” costituisce istanza volta a ottenere dati personali, che, come tale, esula dalla propria competenza, afferma che la richiesta medesima ha, comunque, nella sostanza ad oggetto la documentazione relativa al procedimento di concessione del bonus, che costituisce documentazione ostensibile a chi vi abbia interesse ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 241/90. Pertanto, accoglie il ricorso quanto alla documentazione relativa al procedimento di concessione del bonus, ivi compresi destinatari e importi, dichiarando il diritto del ricorrente all’accesso agli atti di cui all’ istanza rivolta all’amministrazione.
Per il Tar, la normativa sull’accesso ha il medesimo ambito di applicazione dell’art. 97 Cost. e riguarda tutti gli atti riferibili all’amministrazione. Non rileva, perciò, la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica, così come non rileva se si possa ipotizzare una giurisdizione del giudice ordinario, come nel caso di specie, attenendo la questione sostanziale sottesa ad atti di natura datoriale, ovvero del giudice amministrativo e, quindi, non potendo quest’ultimo, anche in tale evenienza, omettere di pronunciarsi sulla domanda di accesso.