Con sentenza n.22925, depositata il 29 settembre 2017, la Corte di Cassazione – Sezione lavoro – ha confermato la decisione della Corte di Appello di Trento, che aveva rigettato un ricorso proposto da un datore di lavoro in materia di permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92.
Per i giudici della Suprema Corte, in tema di part-time verticale, ai fini del diritto alla integrale fruizione dei permessi mensili di cui al citato articolo 33, “appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro a tempo parziale sia articolata sulla base di un orario settimanale, che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50 per cento di quello ordinario, da quello che prevede una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno, e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi”.
Poiché nel caso in esame le giornate lavorative settimanali sono state quattro su sei, corrispondente a un part-time verticale al 67 per cento, al lavoratore – conclude la Cassazione – spettano tre giorni di permesso mensile e non due, come illegittimamente ridotti dal datore di lavoro.