Legittimo il licenziamento del dipendente adibito a mansioni inferiori che si assenta dal servizio subito dopo aver inviato una diffida al datore. Il rifiuto completo della prestazione, infatti, può essere giustificato solo se l’inadempimento dell’imprenditore è totale.
Ove, pertanto, l’imprenditore assolva a tutti gli altri propri obblighi quali il pagamento della retribuzione, la copertura previdenziale e assicurativa e l’assicurazione del posto di lavoro, non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo 1460 del codice civile.
A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro – con sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018 (Pres. Di Cerbo; Rel. Boghetich).