Con sentenza n.5663/2017 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Campania n. 2349/2016, la quale aveva rigettato il ricorso proposto da un candidato avverso il giudizio finale di annullamento delle prove scritte e la conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione legale, sessione 2015.
La questione sottoposta all’attenzione dei giudici di Palazzo Spada atteneva all’annullamento dell’intera prova scritta, avendo la Commissione d’esame ritenuto il plagio nell’elaborato di diritto civile. Ricostruito il quadro delle norme (artt.20 e ss. del R.d.n.37/1934) e dei principi elaborati dalla giurisprudenza nel micro ordinamento di settore, il Consiglio di Stato ha ritenuto che nel caso di specie l’appello fosse da respingere. Ed invero, l’amministrazione ha indicato il testo dal quale è stato estrapolato il brano testualmente riprodotto, finanche nella punteggiatura, pacificamente non rientrante tra quelli ammessi.
Quanto alla tesi del ricorrente che la riproduzione fedele era “frutto dello studio di principi ripetuti nella manualistica e del loro ricordo mnemonico” e che, in mancanza di contestazioni durante lo svolgimento della prova, non vi era stato l’accertamento delle modalità della copiatura, il giudice ha sottolineato che, oltre al fatto, asserito dal Presidente della commissione, che non erano previste perquisizioni,” l’irrilevanza di tale accertamento - in presenza della individuazione del testo fonte – discende dalla stretta connessione tra la disposizione che prevede l’annullamento e le disposizioni che individuano le regole di condotta imposte al candidato per evitare che il plagio si concretizzi. Una volta accertato il plagio, la violazione delle regole di condotta si presume.”
Proprio la pedissequa riproduzione, anche della punteggiatura, lascia fondatamente presumere la consultazione del testo, che potrebbe essere stato utilizzato anche per altre parti e poi riformulato e, quindi, la violazione degli obblighi di comportamento di cui ai predetti artt. 20 e 21, indipendentemente dalle mancate contestazioni al candidato durante lo svolgimento della prova. Dall’annullamento della prova di diritto civile per plagio discende che la commissione giudicatrice è esonerata dalla valutazione e dall’attribuzione di punteggi agli altri scritti del candidato.