(Cons. St., sez. VI - sentenza 11 marzo 2010 n. 1435 - Pres. Ruoppolo, Est. Taormina)
E' legittima la sanzione pecuniaria irrogata alla Adidas s.p.a. dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'inserimento di una pubblicità occulta all'interno della trasmissione in diretta della partita di calcio di serie A tra Juventus e Milan, in onda in data 12 marzo 2006 sul canale Sky Sport 1: in particolare, due dei commentatori della partita (il giornalista Giorgio Porrà e l'ex calciatore del Milan Zvonimir Boban) avevano indossato un giubbetto sul quale - oltre al logo dell'emittente Sky Sport - era riconoscibile il marchio "Adidas".