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Lunedì, 06 Mag 2024

Con sentenza n.3441 del 4 agosto 2023, la Corte di cassazione – Sezione V^ – ha confermato quanto già statuito dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 23 maggio 2022 e dal Tribunale di Napoli Nord del 13 gennaio 2017, in merito alla condanna del ricorrente per aver commesso reato di stalking, aggravato dall’essere stata la vittima a lui legata sentimentalmente.

Sia il Tribunale che la Corte territoriale avevano condannato il ricorrente, oltre che per il reato di stalking, anche per i reati di lesioni aggravate e minacce reiterate nei confronti della predetta vittima.

Per il primo di tali due ulteriori reati, i giudici della Suprema Corte hanno annullato, per intervenuta prescrizione, la condanna; analoga sorte anche per per il secondo, a motivo della remissione della querela da parte della vittima.

Disco rosso, invece, per il reato di stalking in quanto, come da giurisprudenza consolidata della Cassazione, ai sensi dell’art.612-bis, co.4, ultima parte, del c.p., la querela, presentata dalla persona offesa dal reato, è irrevocabile nel caso in cui gli atti persecutori siano stati posti in essere, come nel caso di specie, con minacce reiterate e gravi.

Per la Cassazione, “Il regime di irrevocabilità della querela, introdotto dal legislatore con d.l, 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l.n.119 del 2013, è funzionale, infatti, ad adeguare sempre più l’ordinamento interno ai principi alla Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne, sottraendo, anche per motivi i opportunità, la disponibilità della procedibilità del reato alla volontà e libertà assolute della vittima, nelle ipotesi caratterizzate da particolare incidenza intimidatoria della condotta, quali, appunto, quelle di minacce gravi”.

“L’irrevocabilità della querela – aggiungono i giudici –, nei casi caratterizzati da maggior disvalore della condotta intimidatoria, poiché reiterata e grave (ovvero reiterata e commessa in uno dei modi di cui all’art. 339 cod. pen,, in ragione del richiamo all’art. 612, comma secondo, cod. pen. nel suo complesso, svolto dall’art. 612-bis, comma quarto, ultima parte, cod. pen.) risponde a una logica di tutela peculiare e rafforzata della vittima del reato di stalking che, in casi non certo infrequenti, potrebbe essere coartata, nella sua scelta di recedere dal proposito di perseguire l’autore del reato, proprio dallo stato di coazione psicologica e di prostrazione morale e fisica conseguente alla condotta persecutoria, sì da rendere inopportuno affidare alla sola sua opzione libera e volontaria la perseguibilità del reato”.

Rocco Tritto
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