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Sabato, 04 Mag 2024

Con sentenza n. 35145, pubblicata il 15 dicembre 2023, la Corte di cassazione - sezione Lavoro - ha accolto il ricorso - avverso la decisione della Corte d’appello di Bologna n.189/2018, di parziale riforma della pronuncia del Tribunale - proposto da una lavoratrice che, a seguito di reiterati contratti ai quali illegittimamente era stato apposto un termine, aveva svolto nel periodo dal 2007 al 2014 mansioni di operatrice ai servizi prima infanzia in un asilo nido comunale, prima di essere stabilizzata per effetto di concorso bandito con una riserva di posti del 40% a favore del personale precario, con anzianità di servizio nel profilo professionale di almeno tre anni.

Infatti, - contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di Bologna che, di fronte a ben 7 contratti a tempo determinato, aveva dichiarato la illegittimità dei termini apposti ai contratti stessi, con condanna del Comune datore di lavoro al risarcimento del danno, quantificato in 10 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo - la Corte d’appello, con l’impugnata sentenza, aveva rigettato la domanda risarcitoria della lavoratrice in quanto, a seguito della intervenuta stabilizzazione della medesima lavoratrice, non era “configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/UE che non fosse stato risarcito” con la medesima stabilizzazione, “salva l’allegazione e la prova non presuntiva, totalmente assente nella fattispecie, dell’esistenza di danno diversi ed ulteriori in dipendenza della reiterazione dei contratti a termine”.

Tale motivazione non è stata condivisa dai Giudici della Suprema Corte, per i quali - come da consolidata giurisprudenza di legittimità – “l’efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una stretta «correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro - sia sotto il profilo oggettivo, nel senso dell’esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso e assunzione”.

Al riguardo, la Cassazione precisa altresì che “affinché tale rapporto di derivazione sussista non è sufficiente che l’assunzione in ruolo sia stata «agevolata» dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata «determinata» da quest’ultima” e che la stabilizzazione “per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta e immediata»”, nel senso che deve avvenire “per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine”.

“Tale ultima condizione - aggiunge la Suprema Corte - non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine”.

Nel caso in esame, come sopra evidenziato, la riserva dei posti a favore del personale precario era stata del 40%.

In conclusione, ricorso accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesamare la questione, attenendosi ai principi di diritto enunciati nella sentenza, e provvedere altresì al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Rocco Tritto
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