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Venerdì, 26 Apr 2024

farmacia in tedescoLa prima sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 19 ottobre 2016, relativa alla causa C-148/15, ha bocciato la normativa tedesca sui farmaci che vieta qualsiasi sconto o prodotti cangurati in regalo a scopo promozionale e impone prezzi uniformi in tutto il territorio nazionale sui medicinali soggetti a prescrizione.

I giudici dell’Ue hanno ritenuto che queste misure equivalgano a una restrizione sulle importazioni e, quindi, rappresentino un comportamento vietato dalla normativa europea vigente. Insomma, una grave violazione delle regole sulla concorrenza, al principio della libertà nella determinazione del prezzo e alla libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione. E v'è di più, per l'alto consesso europeo le regole teutoniche impedirebbero la piena tutela della salute dei cittadini tedeschi, specialmente di quelli residenti nelle località più sperdute.

Una decisione che porta acqua al mulino delle farmacie che vendono on line in tutta Europa e che non sempre sono un esempio di correttezza come rilevato da più ricerche e, da ultimo, dall'Università di Trento. In Germania, il commercio di medicinali on line è consentito solo all'interno del territorio nazionale tra farmacie tedesche.

La vicenda è nata dalla decisione della Deutsche Parkinson Vereinigung eV - una associazione tedesca di mutua assistenza a malati di Parkinson - di erogare ai propri assistiti dei bonus per l'acquisto on line di medicinali da una farmacia olandese. Decisione contro la quale è insorta la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, un'organizzazione che si batte contro la concorrenza sleale, la quale sosteneva che la pratica era illegale in Germania, dove i prezzi dei medicinali soggetti a prescrizioni vengono stabiliti dal ministero dell’Economia e valgono per tutto il territorio nazionale.

In prima battuta, il Tribunale di Dusseldorf aveva accolto il ricorso e vietato il sistema dei bonus ma, in Corte di Appello, il giudice, prima di decidere, ha chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia europea di Lussemburgo in ordine agli articoli 34 (sulla libera circolazione delle merci nell'Unione) e 36 (sul diritto alla tutela della salute e della vita) del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV aveva sostenuto che la concorrenza delle farmacie on line metteva a rischio la sopravvivenza delle farmacie ubicate nelle zone rurali più sperdute. Viceversa, per il giudice europeo le farmacie sul territorio non solo potrebbero vendere anch'esse on line ma forniscono un servizio di consulenza e servizi aggiuntivi, come le preparazioni galeniche, che le farmacie on line non possono dare. Quindi, le prime godono comunque, di una rendita di posizione rispetto alle seconde. E, addirittura, “potrebbe verificarsi che, a fronte di una concorrenza sui prezzi da parte delle farmacie per corrispondenza, le farmacie tradizionali siano indotte a sviluppare simili attività”. Al contrario, “una concorrenza sui prezzi potrebbe essere vantaggiosa per il paziente, dato che consentirebbe eventualmente di offrire, in Germania, i medicinali soggetti a prescrizione a prezzi più favorevoli rispetto a quelli attualmente imposti da tale Stato”.

La Corte europea, nel rispondere al giudice di appello di Dusseldolf, ha specificato che “l’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione ... dal momento che tale normativa incide maggiormente sulla vendita di medicinali soggetti a prescrizione da parte di farmacie stabilite in altri Stati membri rispetto alla vendita di tali medicinali da parte di farmacie stabilite nel territorio nazionale”.

Con riferimento all'articolo 36, per la Corte ha sottolineato che “nessuno degli elementi sottoposti … è atto a dimostrare che, in assenza di un regime come quello di cui al procedimento principale, le farmacie per corrispondenza potrebbero porre in atto una concorrenza in termini di prezzo, con la conseguenza che servizi essenziali, come le cure d’urgenza, non potrebbero più essere garantiti in Germania a causa della conseguente diminuzione del numero degli esercizi farmaceutici”, pertanto esso “deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale ... non può essere giustificata alla luce dell’obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone”.

Insomma, i principi della libertà di circolazione delle merci e della concorrenza all'interno dell'Unione sono prevalenti su tutto, perché vantaggiosi per il consumatore.

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