di Alex Malaspina
Con sentenza n. 52 del 18 febbraio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29.12.2009, n. 85 (Riconoscimento della Fondazione Monasterio come ente di diritto pubblico).
Tale norma prevedeva un concorso riservato per l'accertamento dell'idoneità e per l'inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale a tempo indeterminato, assunto senza procedura selettiva pubblica dalla Fondazione quando la stessa era di diritto privato.
Dalla sentenza - in sintonia con un pacifico orientamento della Corte - si possono, però, trarre alcune conclusioni, che sembrano gettare qualche ombra sull'operato della Regione, in fase di approvazione della censurata legge.
Ad avviso di Usi/RdB, infatti, per i lavoratori in questione, proprio perché già dipendenti di ruolo della Fondazione di diritto privato, quando quest'ultima è diventata di diritto pubblico (L.R. 85/2009), doveva essere previsto non un concorso, ma una semplice tabella di equiparazione, per l'inquadramento ex lege nel comparto della sanità.
Nel momento in cui il legislatore regionale ha previsto il concorso, automaticamente si è esposto alla censura della Corte.
Ma per correre ai ripari, si è ancora in tempo, se si presta attenzione al problema.
Sempre dalla lettura della sentenza emerge un aspetto del tutto inedito nei rapporti tra la Fondazione e il Cnr. La Regione Toscana, alquanto proditoriamente, ha affermato nelle sue memorie difensive che il personale Cnr, che nell'ultimo triennio ha operato presso la Fondazione, lo avrebbe fatto in "posizione di comando".
Il contrario di quanto più volte scritto dal Foglietto e cioè che una cinquantina di dipendenti del Cnr in forza all'Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa, soprattutto ricercatori, prestano la loro attività presso la Fondazione in assenza di provvedimento formale.
Forse sulla errata convinzione che tra Fondazione e Cnr non vi sia alcun confine.