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Sabato, 21 Mar 2026

di Biancamaria Gentili

La tesi, contestata dai legali di Usi/RdB, ma strenuamente sostenuta dal Cnr e recepita dalle Sezioni Unite della Cassazione in base alla quale le progressioni di livello ex articolo 64 per ricercatori e tecnologi erano da considerarsi passaggio da un’area all’altra e non all’interno della stessa area, ha fatto breccia anche presso il Tar del Lazio.

Nei giorni scorsi, il Tribunale su istanza di un gruppo di ricercatori-astronomi, ha ordinato la sospensione di due bandi interni dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) per 4 posti di dirigente di ricerca e 8 di primo ricercatore, entrambi con decorrenza giuridica e economica 1° gennaio 2008.

Questa la sommaria motivazione riportata nei due provvedimenti che, in attesa dell’esame definitivo della controversia che avverrà a gennaio 2012, hanno sospeso l’efficacia dei bandi: “considerato che ad avviso del Collegio, nella presente fattispecie l’Amministrazione (l’Inaf, ndr) avrebbe dovuto bandire un concorso pubblico, trattandosi di passaggio di area, non potendo tra l’altro, riservare agli interni il 100% dei posti disponibili”.

La decisione interlocutoria del Tar sembra travolgere a piè pari la disposizione contenuta nell’articolo 15 del ccnl 2002-2005, che come noto stabilisce che “Il profilo dei ricercatori e dei tecnologi è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli”.

Una norma che fino a oggi gli enti di ricerca ritenevano sufficiente per giustificare la legittimità di bandi interni per consentire progressioni di livello ai propri ricercatori e tecnologi.

Ma sul Tar ha indubbiamente fatto presa quanto sostenuto dalla Cassazione e cioè che “al giudice va sempre riconosciuto il potere di verificare se, al di là delle parole adoperate dagli stipulanti del contratto, risulti realmente definito un sistema di classificazione strutturato in aree omogenee, tale che i rispettivi profili professionali, seppur differenziati in livelli, siano riconducibili ad un patrimonio professionale almeno potenzialmente  identico per tutti i lavoratori che vi appartengono, sicché il passaggio da un’area all’altra configuri una novazione del rapporto, ricollegandosi a un diverso grado di autonomia e di responsabilità del dipendente”.

I rischi di tale decisione erano stati esplicitati in un articolo apparso sul Foglietto n. 37/2009, che così concludeva: “una interpretazione (quella della Cassazione, ndr) cha appare difficile da condividere e potrebbe creare seri problemi in merito al numero dei posti per ricercatori e tecnologi da mettere a concorso interno”.

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