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Sabato, 31 Gen 2026

di Biancamaria Gentili

E’ durata appena sessanta giorni l’esperienza di Francesco Profumo alla guida del Cnr.

Ieri, per la prima volta, avrebbe partecipato a una riunione di contrattazione con i sindacati. Tutto rinviato a data da destinarsi.

Ma sulle dinissioni di Profumo c’è stata molta confusione. Il Foglietto, mercoledì scorso, è stato il primo giornale a sollevare la problematica, pubblicando anche la legge che sanciva la sua immediata e irreversibile incompatibilità.

Ma quando Usi/RdB, il giorno dopo, ha scritto al direttore generale Fabrizio Tuzi per avere conferma delle dimissioni del presidente, ha ricevuto la seguente replica: "Posso solo rispondere che il Prof. Profumo dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni a chi lo ha nominato in qualità di Presidente del Cnr e non certo all'Ente”.

Tuzi, però, non chiariva se le dimissioni Profumo avrebbe dovuto indirizzarle alla Gelmini oppure a se stesso.

A distanza di 24 ore, il Cnr si è rifatto vivo, questa volta per comunicare che “In seguito ai recenti eventi politici che hanno determinato la decadenza dalla carica di Presidente del prof. Francesco Profumo, la riunione indetta per il giorno 21 novembre  è rinviata  a data da destinarsi”. Finalmente, un pool di esperti del Cnr aveva letto con attenzione l'articolo 2, comma 3, della legge n. 215/2004.

Ora, come anticipato dal Foglietto, spetterà a Profumo, nella qualità di ministro vigilante, la nomina del suo successore a piazzale Aldo Moro.

Costituirà un nuovo Comitato di valutazione oppure tirerà fuori dal cassetto la relazione approntata la scorsa estate dalla commissione presieduta da Francesco Salamini, in base alla quale il ministro Gelmini nominò lo stesso Profumo?

In quest’ultimo caso, la scelta non potrebbe che cadere su Luciano Maiani, che si era visto superare da Profumo solo dopo un serrato testa a testa.

Certo, la vicenda appare kafkiana. L’importante, però, è che Profumo faccia presto e bene, dando al Cnr una guida stabile, pleno iure, perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cgil, la guida del Cnr non può essere affidata al vice presidente, il quale, per statuto, sostituisce il presidente in caso di assenza (= essere lontano) o impedimento (= essere impossibilitato) dello stesso. Non di certo quando non esiste.

Sono entrambe situazioni di fatto, delle quali la giurisprudenza esige che siano specificate le ragioni che le giustificano per la rituale convocazione del cda, e quindi per la legittimità delle sue deliberazioni (Cons. Stato, VI, n. 135 del 1975), così come  la verifica della sussistenza delle condizioni che le hanno determinate, da considerare occorrenti per legittimare la sostituzione (Cons. Stato, II, n.610 del 1976).

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