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Lunedì, 19 Ott 2026

di Alex Malaspina

Sembra di leggere un romanzo di Dumas. Sì, perche l'Usi solo venti anni dopo ha visto trionfare le sue tesi in merito all'interpretazione da dare all'art. 13 del dpr. n.171 del 1991, ma anche l'interessato  ha dovuto aspettarne quasi dieci per vedersi riconosciute le proprie ragioni.

Una vera e propria odissea, conclusasi solo la settimana scorsa con la sentenza del Consiglio di Stato n.4987 del 20 settembre.

Questi i fatti. Nel lontano 2004 il ricorrente, Ivan Duca, dipendente del Cnr dal 1995, a tempo determinato fino al 1998, impugnava la sua esclusione da una selezione concorsuale indetta nel 2003, ai sensi dell'art.54 del ccnl 1998-2001, per ben 1226 posti per la progressione di livello del profilo di inquadramento, selezione che peraltro il dipendente aveva vinto.

Secondo il Cnr, il ricorrente andava escluso dalla partecipazione alla predetta selezione in quanto carente del requisito di anzianità di servizio nel livello di appartenenza richiesto dal bando. Ancorché dipendente dall'ente di piazzale Aldo Moro dal 1995, insomma, alla data del 21 febbraio 2002 non avrebbe maturato i sei anni previsti dal bando. Dove è facile constatare come persino la matematica sia un'opinione, anche se il calcolo da fare non richiedeva doti straordinarie.

Sta di fatto che quattro anni dopo il Tar del Lazio, con sentenza n.2572/2008, sposa la tesi dell'amministrazione, per la quale l'anzianità di livello maturata con rapporto a tempo determinato non è cumulabile con quella successivamente maturata nel rapporto a tempo indeterminato.

Ora, a distanza di più di otto anni, il massimo organo della Giustizia amministrativa ha ribaltato il verdetto, stabilendo definitivamente che "il periodo di servizio prestato dal Duca in posizione di lavoratore a tempo determinato era assimilabile a quella richiesta dal pertinente ccnl nonché dal bando della procedura". Esattamente quanto da sempre sostenuto dall'Usi, che ha assistito con i suoi legali Ivan Duca nei due giudizi.

Gli altri sindacati, che evidentemente la pensavano diversamente, solo con il ccnl 2006-2009, firmato il 13 maggio 2009, hanno ottenuto la dichiarazione di cumulabilità di entrambi i periodi di servizio.

Adesso il Cnr dovrà ricostruire la carriera di Ivan Duca, sotto l'aspetto sia giuridico che economico.

Per Usi-Ricerca, si tratta di un importante risultato che, se i tempi della giustizia fossero stati più rapidi, avrebbe evitato gravi danni ad altri lavoratori, anche di altri enti di ricerca, acquiescenti verso l'esclusione.

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