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Domenica, 22 Mar 2026

di Antonio Del Gatto

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 24616, pubblicata il 22 novembre 2011 (Pres. Miani Canevari, Est. Mancino) ha posto la parola fine alle  diatribe interpretative in materia di calcolo della indennità di buonuscita al personale della pubblica amministrazione, che nel corso della vita lavorativa è stato alle dipendenze di due o più enti.

Fino alla decisione degli Ermellini, si fronteggiavano due scuole di pensiero. Secondo la prima, la liquidazione finale dell'indennità di buonuscita doveva essere operata, separatamente, con i criteri vigenti presso l'ente di provenienza per l'anzianità maturata fino al momento del trasferimento e con quelli propri dell'ente di destinazione per il periodo successivo.

Per la seconda, invece, i criteri di calcolo dovevano essere quelli vigenti presso l’ente di destinazione. Con la citata sentenza, è stato stabilito il seguente principio, al quale tutti gli enti interessati dovranno adeguarsi. Il calcolo della buonuscita va fatto, per tutto il periodo lavorativo, maturato anche presso altre amministrazioni, con i criteri adottati  dall’ente dal quale il lavoratore dipende al momento della quiescenza.

Nel caso in cui i criteri fossero peggiorativi rispetto a quelli adottati dall’ente di provenienza, si procederà a un doppio calcolo, salvaguardando il periodo lavorativo presso il predetto ente.

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