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Domenica, 22 Mar 2026

di Flavia Scotti

L'ente pubblico deve affidare l'incarico dirigenziale al candidato più meritevole. Se non rispetta questo principio è tenuto al risarcimento del danno.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5369 del 4 aprile 2012, ha accolto il ricorso di un aspirante dirigente della pubblica amministrazione contro la decisione della Corte d'appello che gli aveva negato il diritto al risarcimento del danno da parte dell'ente che non gli aveva conferito l'incarico dirigenziale.

La Corte d'Appello, infatti, aveva motivato la decisione sul presupposto che la contrattazione collettiva rimette alla dirigenza dell'ente, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il conferimento di incarichi di posizione ai soggetti ritenuti meritevoli, mentre non prevede alcun obbligo di comparazione fra i singoli aspiranti all'incarico.

La Sezione lavoro della Suprema corte, invece, ribaltando il giudizio di merito, ha ribadito che “in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nel D.Lgs. n. 165/01, art. 19, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'articolo 97 Cost. “.

Sulla base di tali norme, l'ente, previa comparazione tra i candidati, deve esternare le ragioni giustificatrici delle scelte operate, con la conseguenza che, in assenza, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile. Si tratta di un duro colpo per quegli amministratori di enti pubblici, anche di ricerca, avvezzi a conferire incarichi dirigenziali ad libitum, se non addirittura per chiamata diretta, convinti di non dover rendere conto a nessuno.

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