Giornale on-line fondato nel 2004

Lunedì, 25 Mag 2026

Con ordinanza n.14088/2026, pubblicata il 13 maggio scorso, la Cassazione – sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da un Professore d’orchestra avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2702/2024, di annullamento della decisione del Tribunale che riconosceva, seppure parzialmente, le richieste del ricorrente a seguito di provvedimento datato 6 marzo 2020 con il quale la Fondazione Teatro di San Carlo aveva unilateralmente risolto anticipatamente, con effetto retroattivo dal 5 marzo, il contratto a tempo determinato di “durata breve”.

Ad avviso dalla Corte territoriale, il provvedimento di parte datoriale era da ritenere fondato sul factum principis e legittimato da una giusta causa, in ottemperanza a quanto stabilito dal DPCM del 4 marzo 2020, finalizzato a contrastare gli effetti del COVID-19, che prevedeva la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti qualsiasi luogo.

Inoltre, la stessa Corte, a supporto della propria decisione, tra l’altro evidenziava che “con accordo sindacale del 05/03/2020 era stata sancita la sospensione delle prestazioni lavorative degli organici dal 06/03/2020 al 10/03/2020, con diritto al mantenimento della retribuzione, ed era stato stabilito che le attività non rese, convenzionalmente fissate nella misura del 50% delle ore, sarebbero state a disposizione della Fondazione in altre attività straordinarie che la direzione avrebbe programmato entro dicembre 2020”.

Avverso tale decisione, la parte soccombente, ritenendo errata l’interpretazione del Giudice d’Appello del predetto accordo sindacale, proponeva ricorso per cassazione, evidenziando, con il primo motivo, che la Corte territoriale:

- “non si è avveduta che l’accordo aziendale del 05/03/2020 prevedeva la ripartizione del sacrificio economico a metà fra lavoratore e datore di lavoro, mediante il mantenimento del diritto alla retribuzione per il 50% relativamente ai giorni dal 05/03/2020 fino al 10/03/2020 e per l’altro 50% mediante soluzioni solidaristiche, senza distinguere fra le categorie di lavoratori, se a tempo indeterminato o a tempo  determinato (né, fra questi ultimi, fra quelli di “lunga durata” e quelli di “breve durata”);

- “non ha considerato che l’accordo aziendale del 05/03/2020 era certo vincolante per la Fondazione con “forza di legge”, ai sensi dell’art. 1372 c.c., sicché questa non era legittimata in data 06/03/2020 a risolvere anticipatamente il suo rapporto di lavoro;

- “non ha considerato che comunque, ai sensi dell’art. 1334 c.c., l’atto unilaterale recettizio produce il suo effetto solo quando perviene al destinatario, sicché giammai quella risoluzione del rapporto di lavoro poteva produrre effetto retroattivo al 05/03/2020”.

Per Giudici della Suprema Corte, tutte e tre le predette censure coglievano nel segno in quanto il citato accordo aziendale era applicabile anche al rapporto di lavoro in essere con il ricorrente, per cui il ricorso risultava fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente  cassazione della sentenza impugnata, assorbimento del secondo motivo del ricorso, e rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che, in  diversa composizione, “dovrà rivalutare i profili di validità e di efficacia del recesso del 06/03/2020 ante tempus rispetto ad un termine finale (recesso possibile solo in presenza di una giusta causa ex art. 2119 c.c., nella specie non rappresentata dalla pandemia da COVID-19 per una precisa scelta della fondazione e delle organizzazioni sindacali) e delle relative forme di tutela". E, nel caso in  cui "il recesso datoriale fosse ritenuto inefficace, quindi non idoneo a produrre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, il giudice di rinvio dovrà altresì accertare quale sia il regime applicabile ed in particolare il trattamento economico spettante per quella frazione terminale del rapporto di lavoro, dal 05 al 16 marzo 2020, tenendo appunto conto degli accordi aziendali via via succedutisi.

Infine, spetterà alla Corte d’Appello regolare le spese anche del giudizio di legittimità.

Rocco Tritto
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Professore d’orchestra licenziato causa Covid ottiene giustizia in Cassazione

Con ordinanza n.14088/2026, pubblicata il 13 maggio scorso, la Cassazione – sezione Lavoro – ha...
empty alt

Le figure Kolam. Antichissima tecnica rituale tramandata di madre in figlia

I Kolam sono motivi ornamentali della tradizione indiana, disegnati sul terreno dalle donne...
empty alt

Cina col vento in poppa: aumenta l’export verso i paesi Ue. E diminuisce l’import

Il fatto puro e semplice, che il grafico in alto a destra mostra nella sua esemplare chiarezza, è...
empty alt

Il Giardino della Ricerca per Andrea Rocchelli, a 12 anni dal suo barbaro assassinio nel Donbass

Domenica prossima, 24 maggio, a Pavia verrà intitolato a Andrea Rocchelli, giovane giornalista e...
empty alt

Le guerre distruggono molto più di quello che producono

Fra le molte stupidaggini che abbiamo ripetuto tutti almeno una volta nella vita c’è quella che...
empty alt

“Tre chilometri alla fine del mondo”, omofobia difficile da estirpare nella civile Europa

Tre chilometri alla fine del mondo, regia di Emanuel Parvu, con Ciprian Chiujdea (Adi), Bogdan...
Back To Top