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Venerdì, 30 Gen 2026

La circolare n. 2 del 2015 è stata firmata dal ministro Marianna Madia lo scorso 19 febbraio e riguarda “modifiche della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione”.

Il provvedimento ha come finalità l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 1 del decreto legge  26 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare, i pensionamenti che possono essere disposti unilateralmente dall’ente datore di lavoro, con preavviso scritto di 6 mesi, nei confronti di dipendenti che hanno raggiunto il massimo dei requisiti contributivi (42 anni e sei mesi, per gli uomini; 41 e 6 mesi, per le donne) e l’età anagrafica di 62 anni (sia per le donne che per gli uomini).

I dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime pre-Fornero. Tali sono, ad esempio, coloro che entro la predetta data hanno maturato 40 anni di contributi (o quota 96, sommando all'età anagrafica quella contributiva), che possono essere collocati in quiescenza d’ufficio, anche se non hanno raggiunto i 65 anni di età.

La nuova procedura, che si propone “il ricambio e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni” prevede che il recesso unilaterale da parte dell’ente debba essere motivato con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta adottati.

L’inapplicabilità della procedura oltre a essere confermata per magistrati e professori universitari, viene estesa ai dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

Viene altresì confermata la soppressione dell’istituto del trattenimento in servizio dopo il raggiungimento del limite anagrafico per la pensione di vecchiaia che, però, potrà essere superato nel caso in cui il dipendente non abbia maturato contributi sufficienti per avere diritto al trattamento di quiescenza. In quest’ultimo caso, il dipendente potrà restare in servizio fino al 70° anno di età, a meno che non maturi prima il predetto diritto.

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