Dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato, sta per essere definitivamente approvato il Regolamento messo a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla somministrazione dei servizi sostitutivi delle mense aziendali (buoni pasto), resosi necessario con l’approvazione del Dlgs 50/2016, il nuovo codice degli appalti, che con l’articolo 144 disciplina le modalità del servizio.
Sono due le novità principali che riguardano i titolari dei buoni pasto, ossia i lavoratori dipendenti.
E’ stato abolito il divieto di non cumulabilità, limitando comunque l’utilizzo contemporaneo a non oltre il numero complessivo di dieci ticket, ritenendo “maggiormente rispondente a criteri di ragionevolezza ed equità consentire all'utente di scegliere, ove lo ritenga, di utilizzare più buoni pasto ai fini della prestazione alla quale ha diritto”. In questo modo viene sancito il diritto per il lavoratore di organizzare nella maniera più opportuna ed efficace l’acquisto degli alimenti per la preparazione del pasto quotidiano, che può essere anche effettuato in un’unica soluzione con la spesa settimanale.
E’ stato anche ribadito che il singolo buono pasto cartaceo non deve riportare il nominativo del titolare – anche per ragioni di privacy – essendo invece obbligatori: a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; c) il valore facciale espresso in valuta corrente; d) il termine temporale di utilizzo; e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; e) la dicitura "Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di dieci, né commercializzabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare".
Il lavoratore potrà indirettamente beneficiare anche di nuove regole che caratterizzeranno il rapporto tra la società emettitrice dei buoni pasto e gli esercizi commerciali convenzionati presso cui è possibile spenderli, risolvendo alcune ben note criticità.
La società emettitrice non potrà richiedere agli esercizi convenzionati uno sconto sul valore nominale del ticket più elevato di quello dichiarato in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o stipula del contratto, inclusi eventuali servizi aggiuntivi.
Per ovviare al mancato rispetto dei termini di pagamento per il rimborso dei buoni pasto da parte delle società emettitrici nei confronti degli esercizi commerciali, saranno introdotte nei contratti di convenzione le norme che regolano le transazioni commerciali tra imprese, inclusa la previsione di eventuali interessi di mora.
Infine, in caso di contestazione sul numero di buoni pasto o sull’importo, vigerà il principio del rimborso a prima richiesta, anche in via parziale, almeno per l’ammontare non contestato.
Il Regolamento in corso di emanazione non modificherà in maniera sostanziale l’utilizzo dei buoni pasto come servizio sostitutivo della mensa per i lavoratori dipendenti, ma se correttamente applicato potrà quanto meno mettere un po’ di ordine nel settore.