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Lunedì, 06 Mag 2024

Con la bollinatura da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, i testi dei cinque decreti sul pubblico impiego – contenenti, rispettivamente: modifiche al T.U. del pubblico impiego; modifiche al sistema di valutazione dei dipendenti; processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli; revisione dei ruoli delle Forze di polizia; funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - messi a punto dal dicastero della Funzione Pubblica e approvati dal governo, sono approdati in Parlamento, per il prescritto esame, prima della definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I decreti aventi ad oggetto modifiche al T.U. del pubblico impiego e modifiche al sistema di valutazione dei dipendenti sono quelli che più da vicino interessano i tre milioni e passa di dipendenti pubblici.

Tra le tante novità presenti nel primo provvedimento, vi è innanzitutto la disposizione contenuta nell’articolo 20, che dà facoltà alle singole amministrazioni - al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria - di assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del decreto, sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; sia stato selezionato con procedure concorsuali; abbia maturato alle dipendenze della medesima 'amministrazione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Lo stesso articolo 20 prevede che nel triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che, sempre alla data di entrata in vigore del decreto, sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; abbia maturato, alle dipendenze della stessa amministrazione che bandisce il concorso, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

In tema di concorsi, da segnalare che alle amministrazioni viene data la facoltà di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore; di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso.

In tema di contrattazione integrativa, il decreto prevede che nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione del contratto e qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e proseguire le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo.

Il decreto innova anche in materia di accertamenti fiscali a carico dei pubblici dipendenti malati, stabilendo che gli accertamenti medico-legali sono effettuati sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps (fino ad ora, erano affidati alle Asl).

In attesa che un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisca le nuove fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, il decreto precisa che qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps.

Se quelle da noi indicate sono le novità salienti del primo decreto, con il secondo vengono modificate le modalità di valutazione dell’attività svolta dal dipendente, alla quale consegue l’attribuzione del fondo di produttività.

Confermata la cancellazione delle fasce differenziate, che erano state introdotte (ma mai applicate, a causa del blocco dei contratti) dall’art. 19 decreto legislativo n. 150/2009 (Decreto Brunetta), che avrebbe privato del fondo di produttività il 25% del personale.

La nuova versione del predetto articolo 19, prevede che “Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma l, lettera d) corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati”.

Se dovrà essere il contratto nazionale a stabilire - al fine di rispettare il divieto di erogazione a pioggia del fondo di produttività - i criteri di valutazione delle performance individuali, per la valutazione di quelle organizzative, l’articolo 19 bis stabilisce che potranno dire la loro anche i cittadini, i quali “anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per ì servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo”.

Insomma, si tratta, a nostro avviso, di un meccanismo alquanto farraginoso e di applicazione tutt’altro che semplice, che in fase di trattativa nazionale (bloccata da più di sette anni) potrebbe allungare e non di poco i tempi di conclusione della stessa.

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