Con la circolare n. 79 del 2 maggio scorso, l’Inps richiama l’attenzione dei lavoratori in caso riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia.
L’Istituto ricorda che “Tutte le informazioni contenute nel certificato telematico, rivestono peculiare e specifica importanza. Fra queste, in particolare, la data di fine prognosi che – in assenza di ulteriore certificazione – costituisce il termine ultimo ai fini dell’erogazione della prestazione economica di malattia, assumendo un significato di rilievo da un punto di vista amministrativo-previdenziale”.
Dopo aver puntualizzato che “sul piano medico legale, tale data rappresenta un elemento ‘previsionale’ sul decorso clinico e sull’esito dello stato patologico riportato in diagnosi, formulato da parte del medico certificatore sulla base di un giudizio tecnico”, la circolare aggiunge la prognosi è “suscettibile di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di riduzione, in base ad un decorso rispettivamente più lento o più rapido della malattia”.
In caso di prolungamento dello stato morboso, l’Inps ricorda che il lavoratore – come da prassi già consolidata – provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento, per l’ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia”.
In caso di guarigione anticipata, l’Istituto sottolinea che “l’interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro”.
Poiché – secondo l’Inps - ciò non costituisce a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori, la circolare detta alcune indicazioni sulla base della normativa vigente, secondo le quali la guarigione anticipata deve essere attestata da idonea certificazione medica, che deve essere tempestivamente prodotta non solo al datore di lavoro ma anche allo stesso Inps.
In caso di mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, la circolare rammenta che “verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie”.