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Mercoledì, 18 Mar 2026

di Biancamaria Gentili

Il tentativo del Consiglio nazionale delle ricerche di sanare l’applicazione tardiva di un istituto contrattuale si è infranto contro il diniego sia del ministero dell’Economia che della Funzione Pubblica.

La norma in questione è l’art. 8 del contratto della ricerca per il quadriennio 2002-2005, 2° biennio, che riduce, per un contingente di personale ricercatore-tecnologo, non superiore al 10%, i tempi di permanenza per il passaggio di fascia all’interno dei tre livelli professionali.

Con una ipotesi di accordo integrativo, sottoscritto l’11 maggio scorso con alcune sigle sindacali, l’ente presieduto da Luigi Nicolais aveva tentato di indire ben tre selezioni, relativamente agli anni 2007 (riservata al personale di III livello), 2009 e 2010, per individuare la platea dei dipendenti che avrebbe beneficiato della riduzione dei tempi di attesa per progredire di fascia stipendiale, con benefici non solo giuridici ma anche economici.

In pratica, dando effetto retroattivo alle procedure, si sarebbe evitato il blocco delle retribuzioni introdotto dall’art. 9, commi 1 e 21, del decreto legge 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010.

Inatteso è giunto lo stop da parte degli organi di vigilanza, con note del 24 luglio del ministero dell’Economia e dell’8 agosto della Funzione Pubblica.

Da entrambi gli organi di vigilanza è arrivato disco rosso, con una duplice motivazione. In primis, è stata eccepita, per gli anni precedenti il 2009, la impossibilità di attivare le procedure selettive in assenza di accantonamento di specifiche somme destinate alle finalità di cui al citato art. 8 del ccnl.

In secondo luogo, per  il periodo successivo al 2009, i due ministeri hanno comunicato al Cnr “l’inammissibilità di stabilire una decorrenza retroattiva degli effetti giuridici ed economici rispetto all’anno di attivazione delle procedure”.

Se il Cnr non riuscirà a far cambiare idea al Ragioniere generale dello Stato, che ha sottoscritto la nota del ministero dell’Economia, la conseguenza sarà che l’ente di piazzale Aldo Moro potrà avviare le procedure per l’anticipazione di fascia soltanto con decorrenza 1° gennaio 2012, con l’ulteriore aggravante per il personale che gli effetti saranno soltanto giuridici e non economici, a causa delle disposizioni contenute nel decreto innanzi citato (n. 78/2010), la cui efficacia anche nei confronti dei  passaggi di fascia è stata ribadita dallo stesso ministero dell’Economia, con circolare n. 12 del 15 aprile 2011.

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