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Domenica, 28 Apr 2024

abilitazione 450Con sentenza n.4367 del 19 aprile 2018, il Tar Lazio, Sezione III, si è pronunciato, accogliendolo, sul ricorso proposto da un candidato per l’annullamento dei giudizi di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale emessi dalle Commissioni di concorso nei suoi confronti, con riguardo alle funzioni di professore universitario sia di prima che di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare O1/B1 Informatica (bando D. D. 1532/2016).

Dopo aver sinteticamente richiamato il quadro normativo che disciplina la materia, il Tar ha rilevato che, nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata con distinti giudizi negativi sia per la prima che per la seconda fascia. In entrambi i casi con cinque giudizi negativi su cinque, in quanto sarebbe stato accertato il non pieno raggiungimento della maturità scientifica necessaria per l’esercizio delle funzioni di cui trattasi: quanto sopra, nonostante il possesso dei tre titoli prescritti per la prima fascia ed il superamento dei tre valori-soglia per entrambe le categorie (1^ e 2^ fascia).

La valutazione negativa veniva contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità.

Al riguardo, il Tar ha ritenuto che appariva meritevole di accoglimento ed assorbente la censura di insufficiente e contraddittoria motivazione, evidenziata dal raffronto dei giudizi espressi per le due fasce di riferimento, entrambe attinenti al medesimo settore disciplinare.

Il giudizio collegiale, relativo all’abilitazione per le funzioni di professore di prima fascia, infatti, era espresso nei seguenti termini: “Risulta accertato il possesso di almeno tre titoli……l’attività scientifica e le pubblicazioni risultano non congruenti con le tematiche del settore concorsuale 01/B1; CONCLUSIONE. Dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato, alla luce della non congruenza di cui sopra, la Commissione all’unanimità ritiene che lo stesso presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da non dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca del settore concorsuale 01/B1”.

Nel giudizio collegiale relativo all’abilitazione per la seconda fascia, invece, si rilevava quanto segue: “considerati i titoli individuati dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. c.1 del D.p.r.n. 95 del 2016, sulla base di quanto complessivamente inserito dal candidato nella domanda, dopo approfondito esame, la Commissione ritiene che risulti non accertato il possesso di almeno tre titoli……l’attività scientifica e le pubblicazioni risultano congruenti con le tematiche del settore concorsuale 01/B1”.

La contraddittorietà dei giudizi sopra sintetizzati è sembrata emergere con evidenza, in quanto si ravvisava l’adeguatezza del curriculum professionale – come espresso nei titoli – del medesimo candidato per la fascia superiore e non anche per quella inferiore, mentre la congruenza delle pubblicazioni con il settore disciplinare era negata (peraltro apoditticamente) per la prima e riconosciuta per la seconda.

Tali incongruenze risultavano di per sé dirimenti, ma il giudice ha potuto anche ulteriormente rilevare come né i giudizi collegiali, né quelli individuali esprimessero una seria e approfondita disamina delle varie pubblicazioni presentate, rese oggetto di una valutazione lapidaria e tautologica, che si limitava a ripetere in modo stereotipato la formula della qualità non elevata.

Per quanto sopra, il Tar ha ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto, con conseguente annullamento dei giudizi impugnati. Di conseguenza, in esecuzione della illustrata sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commission,e in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.

Senza presunzione, crediamo di poterci annoverare tra coloro che di Asn e dintorni si sono ormai fatti una certa cultura. Non esitiamo, tuttavia, a confessare che, con il loro operato, le Commissioni di concorso non finiscono mai di stupirci. Ne è la riprova il caso testé riportato, che si commenta da sé.

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