Redazione
E’ legittimo l’operato dell’amministrazione che subordina l’assunzione dei vincitori di un pubblico concorso alla sussistenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina dei medesimi vincitori, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso.
A stabilire l’innovativo principio di diritto sono state le Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 16728 del 2 ottobre 2012, hanno respinto il ricorso di una candidata siciliana che aveva vinto il concorso da dirigente ma era stata assunta come funzionaria perché, al momento della nomina, l’organico degli uffici previsto dal bando risultava soppresso.