Giornale on-line fondato nel 2004

Martedì, 05 Mag 2026

Redazione

E’ legittimo l’operato dell’amministrazione che subordina l’assunzione dei vincitori di un pubblico concorso  alla sussistenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina dei medesimi vincitori, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso.

A stabilire l’innovativo principio di diritto sono state le Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 16728 del 2 ottobre 2012, hanno respinto il ricorso di una candidata siciliana che aveva vinto il concorso da dirigente ma era stata assunta come funzionaria perché, al momento della nomina, l’organico degli uffici previsto dal bando risultava soppresso.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Igiene delle mani: un’azione che salva la vita!

Ogni anno il 5 maggio l’Organizzazione Mondiale della Sanità celebra la Giornata mondiale...
empty alt

Overshoot Day. Italia in debito ecologico, stiamo consumando il futuro dei nostri figli

Il 3 maggio 2026, tra due giorni, l’Italia entra in debito ecologico. Da questa data, secondo il...
empty alt

Data center, non solo straordinaria fame di energia ma anche finanziaria

Dei data center, che ormai spuntano come funghi da ogni dove, si conosceva la straordinaria fame...
empty alt

26 aprile 1986: il disastro nucleare di Chernobyl

Quarant’anni fa, in Ucraina, la mattina del 26 aprile 1986 segnò uno spartiacque nella storia...
empty alt

Ricerca: grazie a una molecola, l’immunoterapia potrebbe curare anche i tumori 'freddi'

L'immunoterapia rappresenta una delle rivoluzioni più importanti dell’oncologia moderna perché non...
empty alt

“Bancarotta idrica globale”, il dramma del 75% della popolazione mondiale

L'interruzione dell'erogazione idrica potabile che abbiamo avuto per quattro giorni in Valpescara...
Back To Top