di Antonio Del Gatto
La decisione assunta dal Consiglio di Stato il 4 dicembre scorso, con la sentenza n. 6211, rappresenta una singolare novità nel panorama giurisprudenziale amministrativo.
I giudici di Palazzo Spada, infatti, hanno travolto la decisione del Tar della Campania, che aveva respinto il ricorso di uno studente che, a seguito di un viaggio scolastico nel corso del quale la scolaresca si era resa responsabile di atti al limite dello sconsiderato, si era visto attribuire, assieme a tutti i compagni di classe, sette in condotta.
Il ricorrente aveva sostenuto la sua totale estraneità ai fatti, ma non era servito a nulla.
A più di due anni dalla vicenda, il Consiglio di Stato ha stabilito che “è illegittimo il provvedimento con il quale il consiglio di classe di un liceo ha attribuito in pagella il voto di sette in condotta ad un alunno che, assieme agli altri compagni di classe, ha partecipato ad un viaggio di istruzione nel corso del quale alcune stanze ove sono stati alloggiati gli alunni sono state oggetto di danneggiamenti vari, nel caso in cui risulti che l’alunno in questione non sia stato in alcun modo coinvolto nei fatti che hanno condotto ai danneggiamenti commessi nell’albergo”.
“Invero – puntualizzano i giudici - il principio della responsabilità individuale trova applicazione anche nel mondo scolastico e non è quindi possibile ammettere che la mancata individuazione dell’autore (o degli autori) di un illecito, all’interno o all’esterno della sede scolastica, consenta la punizione - quali coautori del fatto - di tutti coloro che sono risultati presenti”.
In pratica, è stato recepito il principio giuridico in base al quale la responsabilità è personale e va, in ogni caso, dimostrata senza possibilità alcuna di fare di ogni erba un fascio.
Il Miur, contro il quale lo studente era ricorso, è stato condannato a pagare le spese di causa, quantificate in duemila euro, oltre accessori, che possono essere equiparate a ... un bel sette in condotta. Per il ministero, anziché per lo studente.