Redazione
Il dipendente pubblico che si assenta, per lunghi periodi, dal lavoro per motivi di salute, va incontro al licenziamento se non si presenta a visita medica disposta dall’ente datore di lavoro.
E’ quanto emerge dalla sentenza 18 febbraio 2013 n. 526, del Tar di Catania.
Per i giudici amministrativi, infatti, è legittimo il provvedimento con il quale è stata dichiarata la decadenza dall'impiego del pubblico dipendente per assenza arbitraria, nel caso in cui l'interessato, scaduto il periodo di aspettativa per infermità, invece di riprendere servizio o sottoporsi alla visita medica nel procedimento per la dispensa, si sia reso irreperibile per un lungo periodo (nella specie circa quattro mesi) e si sia ripetutamente sottratto alla più volte disposta visita medica, a nulla rilevando che le comunicazioni della P.A. relative alle medesime visite mediche siano state effettuate presso un domicilio asseritamente diverso rispetto a quello effettivo dell’interessato, ove tale ultimo domicilio non sia stato validamente comunicato dal dipendente all’Amministrazione.
L’assenza arbitraria dal servizio che legittima la decadenza – scrivono i giudici del Tar - può emergere anche dalle reiterate assenze alla visita collegiale medica disposta per accertare l’idoneità lavorativa del dipendente; e ciò sul rilievo che la mancata presentazione alla visita medica non costituisce una mera violazione dei doveri d'ufficio, sanzionabile diversamente, ma denota una inequivocabile volontà di abbandonare il servizio, direttamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 127, lettera c), del D.P.R. n. 3 del 1957.