Redazione
Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 11 del 2013 (Pres. Baccarini, Est. Gaviano), è intervenuto in materia di turni di lavoro.
Un gruppo di pubblici dipendenti, infatti, aveva chiesto il pagamento della indennità di turnazione, sostenendo la tesi in base alla quale essa spetterebbe per il solo e mero dato di fatto dello svolgimento dell’attività di servizio secondo, appunto, una turnazione.
Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, che hanno respinto il ricorso, “ai fini dell'attribuzione ai dipendenti del beneficio dell'indennità di turno, infatti, non è sufficiente la mera appartenenza a strutture che comportino un'erogazione continuativa di servizi per almeno dodici ore, occorrendo anche, e soprattutto, il presupposto dell'effettiva partecipazione individuale a delle turnazioni”.
“In altre parole – ha concluso il collegio - l’indennità in discorso spetta solo se vi siano state rotazioni del personale interessato tra i turni predisposti dall'Amministrazione. Se, invece, un'Amministrazione organizza un proprio servizio in più turni, ma i dipendenti assegnati ad esso non ruotano, bensì operano sempre nello stesso arco temporale, ai medesimi non può essere riconosciuta alcuna maggiorazione”.