di Antonio Del Gatto
Il Consiglio di Stato, con sentenza 26 marzo 2013 n. 1672 (Pres. Barra Caracciolo, Est. Vigotti), si è pronunciato sulla delicata materia del trattenimento in servizio, oltre i limiti di età ordinari, dei dipendenti pubblici.
Per i giudici di Palazzo Spada, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 72, comma 11, d.l. n. 112 del 2008, conv. nella legge n. 133 del 2008, che ha novellato la precedente disciplina prevista dall'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, per l'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato (anche in regime di diritto pubblico), deve ritenersi che la vigente normativa non riconosca più un diritto soggettivo alla permanenza in servizio del pubblico dipendente, ma preveda che l'istanza, che egli ha facoltà di presentare, vada valutata discrezionalmente dall'amministrazione.
All’esito dell’esame istruttorio, l’ente ha facoltà di accoglierla solo in concreta presenza degli specifici presupposti individuati dalla disposizione, i primi dei quali sono legati ai profili organizzativi generali dell'amministrazione medesima ("in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali") e i seguenti alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente ("in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi").
Pertanto – conclude il Consiglio di Stato - avendo l’istituto del trattenimento in servizio ormai assunto un carattere di eccezionalità in considerazione delle generali esigenze di contenimento della spesa pubblica, che hanno ispirato e informato l'intero impianto normativo sotteso alla disciplina di cui alla predetta disposizione normativa, ne consegue che l'ipotesi ordinaria è quella della mancata attivazione del trattenimento (ipotesi ricorrendo la quale l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione sarà limitato all'insussistenza di particolari esigenze organizzative e funzionali le quali inducano a decidere in tal senso), mentre all'ipotesi del trattenimento sarà da riconoscere carattere di eccezionalità, con la necessità di esplicitare in modo adeguato le relative ragioni giustificatrici, conferendo rilievo preminente alle esigenze dell'amministrazione lato sensu intese.