(Tar Piemonte, sez. II - sent. 11 agosto 2009 n. 2201 - Pres. Calvo, Est. Sinigoi)
L'impugnazione del provvedimento di esclusione dal concorso non esime il candidato dall'onere di censurare anche l'atto conclusivo della procedura (e cioè l'approvazione della graduatoria), la cui eventuale invalidità deve essere fatta valere (anche a tutela dei vincitori del concorso, che sono controinteressati), nel termine di decadenza, con autonomo ricorso o con motivi aggiunti, a pena di consolidamento degli esiti della selezione e della conseguente improcedibilità per carenza di interesse dell'originario gravame avente ad oggetto l'atto di esclusione.