(Cass. Sez. Lavoro - sent. n. 13954 del 16 giugno 2009)
Nelle controversie giudiziarie in materia di previdenza e assistenza, il giudice deve tener conto anche degli aggravamenti di malattia registrati a carico del ricorrente nel corso dell’iter processuale. Ne consegue che è permesso alla parte denunciare e documentare, anche in appello e fino all’udienza di discussione, nuovi aggravamenti e nuove malattie insorte successivamente alla presentazione del ricorso introduttivo e di cui il consulente tecnico d’ufficio non ne abbia tenuto conto. Incorre, pertanto, nel vizio di omessa motivazione il giudice di secondo grado che non abbia ritenuto di disporre una nuova Ctu o che, comunque, non abbia congruamente motivato sulla irrilevanza della nuova malattia.